PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una imposta di bollo sulle transazioni valutarie).

      1. Al fine di assicurare maggiori risorse agli interventi in favore dei Paesi meno sviluppati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, nonché di controllare e di scoraggiare le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo, è istituita una imposta di bollo su tutte le transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento. Il 1o gennaio successivo all'adesione da parte di tutti i Paesi dell'area Euro oppure di almeno sei Paesi membri dell'Unione europea tale aliquota è elevata allo 0,1 per cento.
      2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'area Euro e dell'Unione europea, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, al fine di adottare l'imposta di cui al presente articolo.
      3. Con l'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota prevista dal comma 1 può essere parificata al livello concordato con gli altri Paesi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale aliquota è elevata automaticamente ai livelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio al fine di bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo di cui al medesimo articolo 3.
      4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al comma 3 e alle altre previsioni della presente legge per armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi,

 

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previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 5.

Art. 2.
(Caratteristiche dell'imposta).

      1. L'imposta di cui all'articolo 1 si applica a tutte le transazioni valutarie dirette o indirette e compiute attraverso qualunque strumento finanziario, anche derivato di qualunque natura, effettuate in Italia o riferite a soggetti a qualunque titolo operanti in Italia.
      2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia in contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute.
      3. Dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

Art. 3.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina dell'imposta di cui all'articolo 1, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) elencazione completa delle transazioni valutarie in contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'imposta di cui all'articolo 1;

          b) previsione dei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta, considerando come criterio di base l'oscillazione di tale tasso oltre il 20 per cento di una specifica media dei venti giorni dei movimenti dei precedenti ultimi valori dello stesso, e definizione della misura della elevazione, oltre l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1, in misura

 

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almeno proporzionale all'osservazione registrata e nel rispetto dell'articolo 59 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

          c) definizione delle modalità attuative della riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie, quali sostituti di imposta;

          d) coordinamento della disciplina dell'imposta di cui all'articolo 1 con le norme del diritto comunitario, nonché armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

          e) destinazione del gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 1 alla costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di interventi in favore dei Paesi meno sviluppati.

      2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 5, sono emanate, con uno o più decreti legislativi, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 4.
(Destinazione del gettito).

      1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 1 è destinato al finanziamento di programmi realizzati di intesa con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dell'aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e per la loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base ai seguenti indici del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP): indice

 

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di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e di sviluppo dell'infanzia.
      2. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 1 non può essere contabilizzato nella percentuale del prodotto interno lordo (PIL) relativa ai fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 21 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Art. 5.

(Istituzione di una Commissione per la elaborazione di una proposta per una imposta europea sulle transazioni valutarie).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione incaricata di elaborare una proposta e di prendere tutte le iniziative bilaterali e multilaterali per sollecitare l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, di fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all'Unione e per promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.
      2. La Commissione è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri incaricato ed è composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, e dai seguenti membri:

          a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          b) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;

          c) un rappresentante della Banca d'Italia;

          d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;

          e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

          f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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      3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; con il medesimo decreto sono fissati i compensi spettanti ai membri della Commissione, nonché le modalità di funzionamento e la sede della stessa Commissione.
      4. Fanno altresì parte della Commissione tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC), di cui due nominati dalla medesima Associazione.
      5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la Commissione provvede, altresì, alla redazione di uno studio riguardante misure finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

          a) definire con precisione le modalità di accertamento delle transazioni e di riscossione dell'imposta di cui all'articolo 1;

          b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 1, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito;

          c) prevedere meccanismi di disincentivazione nei confronti delle transazioni effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta di cui all'articolo 1 non è applicata;

          d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1;

          e) promuovere l'adozione dell'imposta di cui all'articolo 1 anche da parte dei Paesi nei quali sono ubicati i mercati valutari più importanti;

          f) promuovere l'istituzione presso l'Unione europea, nelle more della sua futura costituzione presso l'ONU, di un fondo internazionale al quale partecipino rappresentanti dei Governi, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni

 

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non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 1 ai fini del finanziamento della cooperazione allo sviluppo, della riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, dell'assistenza pubblica e delle misure per l'aumento dell'occupazione nelle aree depresse.

      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione di cui al presente articolo, corredati da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Art. 6.
(Transazioni valutarie con i Paesi a regime fiscale privilegiato).

      1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1.
      2. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati dai decreti del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, relativamente alle transazioni valutarie effettuate da persone fisiche, e del 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.